L’adeguamento dell’impianto elettrico rientra nell’edilizia libera e quindi non ha bisogno di autorizzazioni? Di quali bonus può usufruire come seconda casa?
In base al glossario delle opere realizzabili in regime di edilizia libera (elenco non esaustivo delle principali opere-allegato 1 del DM 2 marzo 2018-di veda anche il D.Lgs 222/2016 e ss.mm.ii), rientra in tale regime, l’adeguamento dell’impianto elettrico ossia la riparazione, l’integrazione, l’efficientamento, nonché il rinnovamento e/o messa a norma.
Trattasi di interventi di manutenzione ordinaria (d.P.R. n. 380/2001, art. 3 c.1 lett a) 6 comma 1 lett a).
L’intervento, se riguarda la singola unità immobiliare, sarà ammesso alla detrazione del 36% ex art.16-bis del DPR 917/86, TUIR, solo laddove faccia parte di un intervento più vasto di ristrutturazione: manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo.
Gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme (cit. risposta ADE n°383/2019).
C’è da dire però che nella guida sul bonus ristrutturazioni, l’Agenzia delle entrate inserisce tra gli interventi ammessi al bonus ristrutturazioni come intervento di manutenzione straordinaria anche l’integrazione per messa a norma dell’impianto eseguita sulla singola unità abitativa, senza richiedere ulteriori requisiti.
A parere di chi scrive, è da preferire un’interpretazione restrittiva della norma, atteso che nella risposta citata l’Agenzia delle entrate aveva precisato che “poiché la qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze della scrivente, si è ritenuto opportuno formulare un’apposita richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire se le modifiche intervenute in materia edilizia abbiano ridisegnato anche il confine tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 3 del citato testo unico. In tal caso, infatti, le richiamate modifiche normative potrebbero esplicare effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali in
commento”.
A oggi, non sono seguite ulteriori indicazioni operative.