Ho acquistato una casa in condominio a gennaio 2021. Dopo un bel po’ ho che c’erano dei debiti pregressi relativi alle spese condominiali. Ora l’amministratrice mi dice che, a causa dei decreti ingiuntivi promossi nei confronti dei debitori originari, che non hanno sortito effetti, la somma del debito ammonta a circa 2.700 Euro. Sarebbe a mio carico l’intera cifra o solo la sorte capitale (intorno ai 1.000 Euro)? Le spese legali possono essere considerate a carico del condominio?
In base all’art. 1118 c.c., il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni. Questo principio si applica anche ai nuovi acquirenti. Per quanto riguarda i debiti pregressi, l’art. 63 disp. att. c.c. prevede che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Pertanto, l’acquirente di un’unità immobiliare in condominio potrebbe essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali relativi all’anno di acquisto (2021) e all’anno precedente (2020). Riguardo alle spese legali derivanti dai decreti ingiuntivi, queste sono generalmente considerate spese necessarie per la gestione del condominio e, come tali, ripartite tra tutti i condomini. L’art. 1129 c.c. impone infatti all’amministratore di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. In conclusione, l’acquirente potrebbe essere chiamato a contribuire sia alla sorte capitale che alle spese legali, ma limitatamente ai debiti relativi all’anno di acquisto e a quello precedente. Per i debiti antecedenti, la responsabilità primaria rimane in capo al precedente proprietario, ferma restando la possibilità per il condominio di agire anche nei confronti del nuovo proprietario in caso di mancato pagamento da parte del debitore originario.
