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Superbonus – adeguamento rendita catastale

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In un condominio è stato utilizzato il superbonus per migliorare la classe energetica dell’edificio e degli appartamenti. L’agenzia delle entrate sta inviando lettere per l’adeguamento della rendita catastale a seguito degli interventi fatti utilizzando il superbonus . Qualora si riceva la comunicazione dall’agenzia delle entrate e di conseguenza si faccia la pratica per presentare la nuova rendita catastale ci sono comunque delle sanzioni oppure no? Dal ricevimento della lettera quanto tempo si ha a disposizione per presentare la nuova rendita catastale?

L’invio delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate non rappresenta una contestazione formale, ma un’opportunità per il contribuente di rimediare a eventuali sviste o omissioni senza incorrere in sanzioni più severe. In relazione al quesito in esame, occorre fare riferimento alla normativa e alle indicazioni del Fisco.
In argomento, la Legge di Bilancio 2024 prevede ai commi 86 e 87 dell’art. 1 che l’Agenzia delle Entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite dell’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.
Con Provvedimento 38133/2025 del 7 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di invio e il contenuto della lettera di compliance ai contribuenti intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi agevolati con Superbonus che non hanno presentato, ove prevista, la dichiarazione di variazione catastale. In sostanza, il Fisco invita il contribuente a valutare con il supporto di un tecnico se la tipologia e l’entità dei lavori eseguiti abbiano inciso sulla “consistenza catastale” dell’immobile.
Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997.Il provvedimento del Fisco precisa che la comunicazione al contribuente avviene via PEC o con raccomandata a/r, la stessa comunicazione è disponibile nel cassetto fiscale. Dunque, in relazione alle tempistiche di risposta e altre informazioni (ad esempio 30 o 60 giorni), queste dovranno essere indicate nella prevista apposita comunicazione.

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