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Servitù di parcheggio: a chi spetta la manutenzione dell’area

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Si chiede di sapere a chi spetti la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di area sulla quale è stata costituita con atto notarile servitù di parcheggio a favore di altro fondo.

In assenza di specifiche disposizioni riguardanti la manutenzione di una servitù di parcheggio, è necessario fare riferimento ai principi generali in materia di servitù prediali e applicarli per analogia. Secondo l’art. 1030 c.c., il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti. Questo principio generale suggerisce che, in assenza di disposizioni specifiche nell’atto notarile che ha costituito la servitù di parcheggio, il proprietario del fondo servente non sarebbe tenuto alla manutenzione dell’area. Tuttavia, applicando per analogia l’art. 1090 c.c., che riguarda la manutenzione del canale nella servitù di presa o condotta d’acqua, si potrebbe argomentare che il proprietario del fondo dominante sia responsabile della manutenzione ordinaria dell’area adibita a parcheggio. Infatti, l’art. 1090 c.c. prevede che, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante. Infatti, le spese di spurgo e di manutenzione dei cavi per assicurare il regolare afflusso dell’acqua all’avente diritto sono a carico del proprietario del fondo dominante (App. Milano 14 ottobre 2014, n. 3595). Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, in assenza di disposizioni specifiche nell’atto costitutivo della servitù, si potrebbe argomentare che essa spetti al proprietario del fondo servente, in quanto tali interventi incidono sulla struttura e sulla sostanza del bene. Questa interpretazione sarebbe in linea con il principio generale secondo cui il proprietario è responsabile della conservazione del proprio bene. È importante sottolineare che queste conclusioni potrebbero essere diverse se l’atto notarile che ha costituito la servitù di parcheggio contenesse disposizioni specifiche sulla manutenzione. In tal caso, prevarrebbero le disposizioni contenute nell’atto costitutivo della servitù.

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