Abbiamo un contratto di affitto transitorio nonostante siamo stabili in questa casa dal 2021. Tale contratto è stato rinnovato tacitamente di anno in anno fino a marzo. (Mai firmato niente dopo il primo contratto) Ora ci è stata data la disdetta per motivi personali ma invece vorranno semplicemente fare un cambio di inquilini, come hanno fatto con l’appartamento di fianco al nostro, in quanto abbiamo lamentato entrambi grossi problemi di muffa (noi su su 3 stanze su 5) Mi chiedo se fosse regolare il tipo di contratto in quanto ho letto che il transitorio non può durare più di 18mesi e che se così dovesse essere si trasformerebbe in automatico in un 4+4. Avremmo quindi qualche diritto in più e soprattutto del tempo maggiore (non 3 mesi di preavviso) per cercare altra soluzione abitativa?
Mi sento senza diritti nonostante abbia sempre pagato pur essendoci delle problematiche importanti.
Grazie in anticipo
Carlotta
I contratti transitori sono stipulati per soddisfare particolari esigenze: mobilità lavorativa; studio; apprendistato e formazione professionale; aggiornamento e ricerca di soluzioni occupazionali. Dunque, la possibilità per le parti di stipulare un valido ed efficace contratto locatizio ad uso transitorio è subordinata all’adozione delle modalità e alla sussistenza dei presupposti legali; sicché, è necessario che l’esigenza transitoria venga specificamente individuata nel contratto, al quale deve essere allegata documentazione idonea a comprovare la stessa, e che i contraenti, prima della scadenza del termine contrattuale, ne confermino, con lettera raccomandata, la persistenza (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2014, n. 4075).
Premesso ciò, in assenza della pattuizione della “transitorietà” del contratto di locazione ad uso abitativo concluso dalle parti, il contratto deve essere ricondotto alla durata previsto dall’art. 2, comma 1, della l. n. 431/1998, cioè con durata quadriennale (4+4) (App. Roma 20 maggio 2022, n. 3427).
In tal caso, attraverso il procedimento giudiziale, il conduttore che intenda far accertare la nullità della clausola contrattuale contenente la previsione di un uso transitorio per inesistenza della indicata natura transitoria delle esigenze abitative, deve dimostrare che tale inesistenza era ragionevolmente apprezzabile dal locatore in base alla obiettiva situazione di fatto conosciuta al momento del contratto. Ad esempio, il conduttore può provare la simulazione relativa del contratto anche a mezzo di presunzioni e, dunque, allegando circostanze oggettive conosciute dal locatore al momento della stipula (Cass. III, n. 16797/2015: nella specie, l’avvenuto originario subentro, da parte del conduttore, nelle licenze di gas ed elettricità, manifestazione di un progetto di lunga durata ed implicante la cognizione e l’assenso del locatore).




