Se il coniuge superstite, erede dell’altro coniuge insieme ai figli e nel contempo titolare del diritto di abitazione sulla casa coniugale, dovesse trasferire la residenza in un altro immobile, le imposte sulla casa coniugale diventano dovute da ciascun erede pro quota?
Alessandra
Il diritto di abitazione è un diritto reale, sancito dall’art. 1022 del Codice Civile, completamente slegato dalla nozione di residenza anagrafica e serve a garantire il diritto, a colui che ne è titolare, di abitare l’immobile. Al contrario, non comporta l’obbligo di abitarlo. Il fatto che, non risiedendo nell’immobile, il diritto di abitazione venga meno è un errato luogo comune. E le ragioni di questa affermazione sono rinvenibili nel Codice Civile.
L’art. 1026 sancisce che «le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione». In virtù di quest’ultima disposizione, i diritti di uso e abitazione, “imitando” il diritto di usufrutto, sono stabiliti dalla legge «o dalla volontà dell’uomo», come prevede l’articolo 978, per una durata che, secondo il successivo articolo 979, non può eccedere la vita del titolare del diritto costituito.
Con riferimento alla forma che deve essere conferita all’atto di costituzione dei diritti reali in argomento, l’art. 1350, comma 1, n. 2) e n. 4), codice civile, impone la forma scritta ai contratti che costituiscono o modificano il diritto di usufrutto, di uso su beni immobili e di abitazione e che si debbano stipulare per atto pubblico o per scrittura privata, «sotto pena di nullità». Inoltre, in virtù dell’art. 2643, rubricato «Atti soggetti a trascrizione», comma 1, n. 2) e n. 4), del codice civile, «si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione» i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.
La lettura sistematica della situazione rappresentata in chiave civilistica impone, pertanto, che la costituzione e la modifica (quindi anche l’estinzione) dei diritti in argomento sia sottoposta alla duplice formalità della forma scritta dell’atto pubblico o della scrittura privata, nonché della trascrizione. Finché non si procede in tal senso, il diritto di abitazione permane per la sua naturale durata escludendo gli altri eredi “nudi proprietari” da ogni onere fiscale.




