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Sterilizzazione dei contributi

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Buon Pomeriggio,
vi contatto per ricevere chiarimenti in merito alla “sterilizzazione dei contributi” nel calcolo pensionistico.

Nello specifico, desidererei comprendere:

Cosa si intende esattamente per “sterilizzazione dei contributi”, sia in termini generali che con riferimento alle norme vigenti;

In quali casi è prevista l’applicazione di tale meccanismo, e se può riguardare anche i periodi in cui il lavoratore ha percepito trattamenti di cassa integrazione salariale (solidarietà espansiva e difensiva);

Se vi sono procedure specifiche da attivare o documentazione da fornire per la valutazione della sterilizzazione nel proprio estratto contributivo.

Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Cordiali saluti,
Domenico.

Domenico

Il lavoratore può chiedere l’esclusione dalla base di calcolo delle annualità di retribuzione pensionabile meno elevate, in modo che la pensione sia rapportata alle retribuzioni più consistenti. La neutralizzazione può riguardare unicamente le annualità di retribuzione comprese nel quinquennio (o decennio, per la quota “B”) precedente la decorrenza della pensione e gli anni neutralizzati non si computano nell’anzianità assicurativa.

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