Il singolo condomino ha diritto ad ottenere dall’amministratore l’estratto del conto corrente bancario intestato al condominio, oppure vi si oppone il diritto alla privacy? L’autorità del garante si è espressa sulla questione? Se la richiesta è legittima si può pretendere che l’estratto venga versato sulla piattaforma informatizzata del condominio approvata dall’assemblea?
Sul punto, la normativa e la giurisprudenza sono oggi piuttosto chiare.
L’articolo 1129, settimo comma, del Codice civile stabilisce che “il condominio deve avere un conto corrente intestato al condominio stesso e ogni condomino, per il tramite dell’amministratore, può prenderne visione ed estrarre copia, a proprie spese, dei relativi documenti bancari e postali”. Tale disposizione attribuisce quindi al singolo condomino un vero e proprio diritto di accesso agli estratti conto, diritto che non può essere negato dall’amministratore.
Questo diritto prevale sull’eventuale eccezione di riservatezza, perché le informazioni contenute nell’estratto conto riguardano la gestione di denaro comune, non dati personali in senso proprio. Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso in tal senso in più occasioni. In particolare, nel provvedimento del 18 maggio 2006 e successivamente nel parere del 10 ottobre 2013, il Garante ha chiarito che la normativa sulla privacy non può essere invocata per impedire ai condomini di accedere ai documenti contabili o agli estratti conto del condominio, in quanto tale accesso rientra nei diritti connessi alla trasparenza e al controllo della gestione condominiale.
Il principio è stato ribadito anche da varie sentenze di merito: l’amministratore non può rifiutare la consegna o la visione degli estratti conto bancari, trattandosi di documenti che testimoniano la gestione del patrimonio comune, la cui conoscenza è un diritto dei condomini e un dovere di trasparenza dell’amministratore.
Quanto alle modalità di accesso, la legge non impone un formato specifico. L’amministratore può consentire la visione presso il proprio studio, fornire copia cartacea o digitale, oppure caricare i documenti su una piattaforma informatica. Se il condominio dispone di una piattaforma gestionale approvata dall’assemblea, Lei ha pieno titolo per chiedere che gli estratti conto vengano pubblicati in quello spazio, poiché si tratta di un canale ufficiale di comunicazione interna. Non è possibile “pretendere” in senso coercitivo che l’amministratore vi provveda immediatamente, ma la richiesta è perfettamente legittima e coerente con il principio di trasparenza gestionale. Se l’amministratore si rifiutasse senza giustificato motivo, potrebbe essere diffidato formalmente e, in caso di ulteriore inadempienza, revocato per giusta causa ai sensi dell’articolo 1129, dodicesimo comma, del Codice civile.
In conclusione, il condomino ha pieno diritto di ottenere copia o visione degli estratti conto del conto condominiale. Tale diritto non è limitato dal principio di riservatezza, poiché la privacy non può essere invocata per ostacolare la trasparenza della gestione comune. È quindi pienamente legittimo chiedere che gli estratti conto vengano messi a disposizione, anche tramite la piattaforma informatica condominiale approvata dall’assemblea, così da consentire a tutti i condomini di esercitare il proprio diritto di controllo in modo agevole e tracciabile.