
Il lavoro da remoto non è stato soltanto una risposta d’emergenza alla pandemia, ma un fattore strutturale capace di ampliare la partecipazione al mercato del lavoro in Italia. A beneficiarne di più sono state le donne, in particolare quelle in età di cura dei figli, e le aree del Mezzogiorno. Gli effetti più che positivi del cosiddetto «lavoro agile» in Italia sono stati descritti anche dalla Banca d’Italia da cui emerge chiaramente il potenziale di una modalità lavorativa poco diffusa nel nostro Paese prima del Covid (ne abbiamo scritto qui).
L’azzeramento dei contributi
Ecco perché il legislatore ha deciso di accogliere il cambiamento normando l’azzeramento dei contributi sui lavoratori occupati in smart working. Soprattutto per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni montani dall’anno prossimo. Il datore di lavoro che promuoverà il lavoro agile come modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa avrà diritto allo sgravio contributivo su ciascun dipendente che, non avendo compiuto 41 anni d’età, svolga stabilmente il lavoro in modalità agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ivi trasferisca il domicilio.
A quanto ammontano gli sgravi
Lo sgravio, spiega Italia Oggi, è del 100% fino a 8mila euro negli anni 2026/2027; del 50% fino a 4mila euro negli anni 2028 e 2029; del 20% fino a 1.600 euro nell’anno 2030. La legge n. 131 del 2025 in vigore dal 20 settembre stabilisce infatti le norme per il riconoscimento e la promozione delle zone montate. La legge prevede anche un bonus natalità sui nuovi nati o adottati dal 20 settembre nei comuni montani fino a 5mila abitanti.
Quando diventa operativo
Il nuovo bonus contributivo sarà operativo negli anni dal 2026 al 2030 a favore delle imprese che promuoveranno il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione dell’attività lavorativa. Nel biennio 2026/2027 è previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro (quindi lo sgravio è in misura del 100%), nel limite massimo d’importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Quali le modalità
Lo sgravio sarà riconosciuto su ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non ha compiuto l’età di 41 anni al 20 settembre 2025, qualora svolga stabilmente l’attività lavorativa nella modalità di lavoro agile, in un comune montano, con popolazione inferiore a 5mila abitanti e qui trasferisca la propria abitazione principale o il proprio domicilio da un comune non montano.
Lo sgravio, che non comporterà conseguenze negative alle pensioni dei lavoratori, si applicherà solamente sui contributi Inps.
27 settembre 2025 ( modifica il 27 settembre 2025 | 12:26)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
27 settembre 2025 ( modifica il 27 settembre 2025 | 12:26)
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