Mia moglie, insegnante elementare nata nel giugno 1960 ha chiesto il riscatto di 2 periodi di “assenza facoltativa per maternità collocati fuori del rapporto di lavoro” pari a 10 mesi e 10 giorni per raggiungere un’anzianità contributiva di 34 anni al 31/08/26 che, salvo variazioni della prossima finanziaria, le consentiranno di poter richiedere, nella qualità di titolare di lavoro gravoso, il riconoscimento dell’APE sociale, usufruendo nel contempo dell’abbattimento di 2 anni per le 2 maternità avute.
Posto che l’onere del riscatto comprende anche il riconoscimento ai fini TFS / TFR, e visto che il portale INPS prevede nel corso dello scomputo la possibilità di richiedere l’esonero del pagamento di questa quota, si chiede: percentualmente, rispetto all’onere del riscatto, a quanto ammonta il dovuto per TFS / TFR? Grazie
Michele
Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Ciò influisce sul TFS/TFR, poiché permette di valorizzare periodi non coperti da contribuzione, aumentandone l’importo finale calcolato.
In particolare:
” ai fini del TFS, permette di incrementare gli anni utili per la prestazione (influendo nel computo degli anni utili alla cessazione del rapporto da moltiplicare alla retribuzione imponibile alla cessazione per 0,80 diviso 15);
” ai fini del TFR, i mesi o gli anni ammessi a riscatto sono trasformati in quota di TFS che si aggiungono all’accantonamento TFR all’anno della domanda.
Per ottenere il riscatto il richiedente deve pagare un contributo interamente a proprio carico, stabilito da un coefficiente basato su:
” retribuzione annua percepita alla presentazione della domanda;
” età del dipendente;
” età del collocamento a riposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica o per il grado rivestito;
” periodo di riscatto concesso.
A tal fine è necessario presentare una domanda specifica di riscatto ai fini TFR/TFS presso l’amministrazione di appartenenza, la quale si occuperà di inoltrarla all’INPS per la valutazione da effettuarsi entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione.