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Le opere correlate e consequenziali rientrano nella manutenzione straordinaria

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Sono proprietario di una di cinque villette a schiera che sono oggetto di manutenzione straordinaria per risanamento strutturale, rinforzo travi e plinti. Oltre a questo all’interno, a causa del cedimento strutturale, abbiamo subito la rottura di piastrelle e crepe nei muri. La mia domanda è: posso inserire in coda alla ristrutturazione straordinaria la sostituzione delle piastrelle, la tinteggiatura dei locali oggetti di intervento, il rifacimento del balcone e il rifacimento della doccia? Oppure devo fare un altra richiesta al comune di manutenzione?

La situazione che descrive rientra in una casistica piuttosto frequente: un intervento principale di manutenzione straordinaria resosi necessario per ragioni strutturali, al quale si accompagnano inevitabilmente dei lavori di finitura e di ripristino interni ed esterni.
Occorre distinguere due aspetti: quello edilizio e quello fiscale.
Dal punto di vista edilizio, la manutenzione straordinaria comprende non solo gli interventi sulle strutture portanti (come il risanamento e il rinforzo di travi e plinti), ma anche le opere correlate e consequenziali necessarie a ripristinare l’agibilità e la funzionalità dell’immobile. Se le piastrelle, gli intonaci, le impermeabilizzazioni e perfino la doccia sono stati danneggiati a causa dei cedimenti strutturali, il loro rifacimento si può considerare un’opera accessoria e necessaria alla manutenzione straordinaria già autorizzata, purché tale circostanza sia ben documentata nella relazione tecnica del progettista. In genere, in questi casi non è necessaria una nuova pratica edilizia, poiché gli interventi rientrano nel medesimo titolo già presentato al Comune, ma sarà il tecnico incaricato a verificare se l’entità delle opere accessorie richiede un’integrazione formale della comunicazione (CILA o SCIA).
Dal punto di vista fiscale, le detrazioni per ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis TUIR) ammettono la detrazione anche delle spese relative alle finiture e agli interventi di ripristino conseguenti a un’opera di manutenzione straordinaria. Ciò significa che può portare in detrazione non solo i costi del consolidamento strutturale, ma anche quelli della sostituzione delle piastrelle danneggiate, della tinteggiatura, del rifacimento del balcone e della doccia, se tali lavori sono conseguenza diretta e documentata del cedimento. In sostanza, rientrano nell’agevolazione se costituiscono un tutt’uno con l’intervento principale e sono indicati nel computo metrico e nelle fatture.
In conclusione, non dovrebbe essere necessario avviare una nuova pratica edilizia distinta, purché i lavori accessori siano coerenti e giustificati dal danno provocato dal movimento della struttura. Sarà però opportuno che il suo tecnico integri la relazione e la documentazione comunale, in modo da non lasciare margini di dubbio né al Comune né all’Agenzia delle Entrate.

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