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Ecobonus 2025 sottotetto

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È possibile accedere all’ecobonus 2025 per la sostituzione di serramenti a pari dimensioni, in un locale sottotetto agibile (senza abitabilità) avente impianto di riscaldamento? Tale sottotetto è agibile tramite scala interna all’abitazione ed è pertinenza dell’immobile esistente che ha regolare abitabilità. Diversamente, è obbligatoria l’abitabilità anche del sottotetto agibile?

In base alla normativa vigente sull’ecobonus, la sostituzione dei serramenti è agevolabile se l’intervento riguarda elementi già esistenti, a pari dimensioni, che delimitano un volume effettivamente riscaldato. Nel suo caso, il sottotetto risulta agibile ma privo di abitabilità formale, pur essendo collegato internamente all’abitazione principale e dotato di impianto di riscaldamento. La legge non impone in modo esplicito che il locale sia dichiarato abitabile per poter accedere al beneficio, ma richiede che esso faccia parte del volume termico oggetto di miglioramento. In concreto, ciò significa che il tecnico incaricato dovrà asseverare che il sottotetto rientra a pieno titolo nell’involucro riscaldato dell’immobile e che il serramento sostituito contribuisce al contenimento energetico dell’unità abitativa.
L’assenza di abitabilità potrebbe non costituire un ostacolo insormontabile, ma comporta un margine di rischio, poiché l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la spesa se il locale non è formalmente destinato a uso abitativo. Per questo motivo è fondamentale che la documentazione tecnica e la certificazione energetica includano chiaramente il sottotetto tra gli ambienti climatizzati, così da giustificare la detrazione in sede di eventuali controlli. In sintesi, la possibilità di accedere all’ecobonus non dipende strettamente dall’abitabilità del locale, bensì dalla sua effettiva integrazione nel volume riscaldato e dalla corretta asseverazione professionale che ne attesti la funzione ai fini del miglioramento energetico.

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