Vorrei sapere se posso usufruire di questo bonus non essendo proprietario ma figlio convivente con domicilio ma con residenza diversa nello stesso comune.
Alfredo
Il requisito della convivenza è essenziale per i familiari (genitori, figli, ecc.) che non hanno un titolo giuridico di possesso o detenzione sull’immobile (come la proprietà, l’usufrutto, il comodato o la locazione). Ad esempio, se il genitore non convive con il figlio nella casa oggetto di ristrutturazione, viene a mancare il requisito soggettivo per poter fruire della detrazione; invece, non è necessario avere la residenza anagrafica presso l’immobile oggetto degli interventi purché sussista la convivenza al momento dell’inizio dei lavori
L’Agenzia delle Entrate, in più occasioni, ha risposto che può richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, se sostiene le relative spese, anche il convivente di fatto del possessore (o detentore) dell’immobile, pure in assenza di un contratto di comodato e come si prevede per un familiare convivente. In tal caso, il titolo che legittima è costituito dall’essere “un familiare” convivente con il possessore intestatario dell’immobile”.
Difatti, come indicato dai giudici, in punto di detraibilità delle spese per risparmio energetico e per recupero del patrimonio edilizio, il diritto alla detrazione può essere trasferito al familiare convivente a condizione che sia quest’ultimo, non proprietario dell’immobile, ad aver sostenuto le spese necessarie per mettere a punto gli interventi (Corte di Giustizia Tributaria Lombardia 24 ottobre 2024 n. 2772).
Le fatture devono essere intestate al familiare che intende beneficiare della detrazione e i pagamenti devono essere effettuati da lui tramite bonifico parlante.