I costi di manutenzione,ordinaria e straordinaria,dell’impianto di riscaldamento condominiale vanno imputati ai singoli condomini secondo i millesimi di proprietà,essendo l’impianto un bene comune,o secondo quelli della tabella del riscaldamento tra i costi di riscaldamento involontario?
Costantino
Nella quantificazione dei costi legati al riscaldamento, è bene distinguere fra le spese legate ai consumi e le spese di conservazione dell’impianto.
Per quanto riguarda la ripartizione delle “spese del riscaldamento”, come sottolineato dal d.lgs. n. 73/2020, l’importo complessivo delle spese relative al riscaldamento centralizzato è da ripartire tra i condòmini, attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Per suddividere gli importi rimanenti, ossia i consumi involontari (in larga parte dispersioni di calore dell’impianto), l’assemblea può scegliere tra una serie di criteri: in base ai millesimi di proprietà o “di riscaldamento”, dei metri quadri, dei metri cubi utili, alle potenze termiche installate. Tuttavia, nulla vieta di utilizzare i criteri previsti dalla norma Uni 10200 (non più obbligatoria); però, la quota del consumo involontario non può mai essere superiore al 50% dei consumi complessivi.
Per spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento, invece, devono intendersi quelle che attengono all’integrità del bene, in quanto dirette a conservarlo. In altri termini, tali spese sono funzionali a che la cosa comune serva all’uso o al godimento cui è destinata. Rientrano tra le spese di conservazione le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese per riparazioni e ricostruzioni. All’interno di esse, è possibile distinguere ulteriormente tra spese di manutenzione ordinaria, che hanno come scopo quello di preservare la cosa, impedendone il deterioramento, e spese di manutenzione straordinaria. Con particolare riferimento a quest’ultime, per spese straordinarie devono intendersi quelle la cui erogazione si renda necessaria in conseguenza di eventi imprevedibili, fortuiti o eccezionali.
Le regole si applicano anche nei confronti del soggetto che si distacca dall’impianto; difatti, in assenza di effetti negativi, il distacco è consentito anche senza specifica autorizzazione del regolamento condominiale e in conformità alla normativa regionale vigente. In tal caso, il condominio non può addebitare al condomino distaccato le spese per il consumo di carburante dell’impianto centralizzato, ma solo quelle relative alla manutenzione e conservazione dello stesso (App. Bologna 15 marzo 2024, n. 554)