
Una nuova ordinanza della Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa nei confronti del lavoratore che utilizza i permessi previsti dal congedo parentale non per stare con i figli, ma per fare un altro lavoro.
Cosa era successo
Nel caso esaminato dalla corte, il lavoratore aveva utilizzato i giorni di congedo per aiutare la moglie a gestire il suo stabilimento balneare, nei giorni di maggiore affluenza, affidando il figlio piccolo ai nonni o a una baby-sitter. L’abuso è emerso a seguito di un’attività investigativa svolta da un detective ingaggiato dal datore di lavoro. La difesa del lavoratore contestava il fatto che, nei 46 giorni di congedo parentale, solo in 5 giorni era stato notato nel lido senza la presenza dei figli e solo per poche ore, sostenendo che l’abuso si configurerebbe solo in caso di attività (di natura
diversa dall’accudimento della prole) che presentino carattere di sistematicità e continuità. Ma la Cassazione ha contestato questa interpretazione, ribadendo che i permessi devono essere sempre utilizzati solo ed esclusivamente per la cura diretta del bambino.
L’ordinanza della Cassazione
Nella sentenza la Cassazione ricorda che il congedo parentale, previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2001, è un’astensione dal lavoro finalizzata esclusivamente alla cura diretta del bambino. «Il diritto va esercitato per la cura diretta del bambino, e lo svolgimento di qualunque altra attività che non si ponga in diretta relazione con detta cura, costituisce un abuso del diritto potestativo del congedo parentale; in coerenza con la ratio del
beneficio, infatti, l’assenza dal lavoro per la fruizione del congedo deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al figlio», si legge nell’ordinanza. «Per tale congedo si configura una ratio del tutto analoga a quella delineata da questa Corte in materia di permessi ex lege n. 104 del 1992, in relazione ai quali, per pacifica giurisprudenza di legittimità, può costituire giusta causa di licenziamento l’utilizzo, da parte del la voratore, dei permessi in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità
per la quale il beneficio è concesso», prosegue la corte.
11 settembre 2025
© RIPRODUZIONE RISERVATA
11 settembre 2025
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