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Docente in pensione con APE sociale

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Sono una docente in pensione con APE sociale. Chiedo se posso svolgere un’attività saltuaria nella scuola, per esempio, un pacchetto di ore per un progetto di alfabetizzazione.
Ovviamente il compenso sarà molto inferiore a € 5.000.
Ho chiesto all’INPS e al sindacato: nessuno sa darmi una risposta certa.
Grazie.

Il quesito proposto riguarda una situazione assai comune tra i beneficiari dell’APE sociale: una docente, già in pensione grazie a questo strumento, chiede se sia possibile svolgere un’attività lavorativa saltuaria presso la scuola, ad esempio un pacchetto di ore per un progetto di alfabetizzazione, con un compenso modesto e comunque inferiore ai € 5.000 annui. La questione non trova risposte univoche presso l’INPS o i sindacati, generando dubbi e incertezze.

La natura dell’APE sociale

L’APE sociale non è una pensione in senso stretto, bensì un sussidio economico a carico dello Stato, erogato dall’INPS fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).

La ratio dell’istituto è di accompagnare al pensionamento lavoratori in condizioni di particolare difficoltà disoccupati senza ammortizzatori, caregiver, invalidi civili e addetti a mansioni gravose i quali non sarebbero più in grado di rimanere attivi nel mercato del lavoro.

Proprio per questa funzione “ponte” e per il suo carattere assistenziale, l’APE sociale è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa: chi ne beneficia deve trovarsi in uno stato di effettiva inoccupazione o di cessazione dell’attività gravosa svolta.

Il nodo del lavoro saltuario

La normativa stabilisce che l’APE sociale sia corrisposta a condizione che il soggetto non percepisca redditi da lavoro dipendente o autonomo superiori a determinate soglie.

Le soglie sono le seguenti:

– € 8.000 annui per i redditi da lavoro dipendente;

– € 4.800 annui per i redditi da lavoro autonomo.

Al superamento di tali limiti, l’APE sociale decade.

Non è prevista, invece, una riduzione proporzionale come per la NASpI, ma una incompatibilità secca: il beneficio viene revocato qualora i redditi da lavoro eccedano i limiti fissati.

Pertanto, se il lavoro saltuario genera un reddito contenuto entro tali soglie, l’APE sociale non viene revocata.

Al contrario, se anche per un solo anno solare il reddito dovesse eccedere le soglie, il diritto al beneficio cesserebbe, con la possibile richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il caso della docente

Nel caso prospettato, la docente in pensione con APE sociale intende svolgere poche ore di insegnamento in un progetto di alfabetizzazione, con compensi inferiori a € 5.000 annui.

Trattandosi di attività di insegnamento in forma subordinata (contratto a tempo determinato per poche ore), il reddito si inquadrerebbe come reddito da lavoro dipendente. Pertanto, il limite da rispettare non è € 5.000, ma € 8.000 lordi annui.

Se il compenso resta al di sotto di questa soglia, non vi è incompatibilità con l’APE sociale.

L’attività potrà essere svolta, a condizione che sia regolarmente dichiarata e che i redditi siano monitorati, onde evitare di superare la soglia.

Gli adempimenti necessari

È fondamentale:

1.Comunicare preventivamente all’INPS l’intenzione di svolgere l’attività, allegando copia del contratto o della lettera di incarico e specificando l’entità presunta del reddito.

2.Conservare la documentazione fiscale (CU o certificazione unica) per dimostrare, in caso di controlli, che il reddito percepito è rimasto al di sotto della soglia.

3.Fare attenzione al cumulo: eventuali altre prestazioni saltuarie o compensi, anche di importo ridotto, si sommano tra loro nel conteggio annuale.

Conclusioni

La normativa, pur con qualche incertezza interpretativa nelle prime applicazioni, appare oggi chiara: chi percepisce l’APE sociale può svolgere attività lavorative occasionali, a condizione che i redditi non superino le soglie fissate di € 8.000 per il lavoro dipendente e € 4.800 per il lavoro autonomo.

Nel caso in esame, una collaborazione didattica di poche ore, con compenso inferiore a € 5.000, è compatibile con l’APE sociale e non comporta la perdita del beneficio.

L’unico onere a carico della docente sarà la puntuale comunicazione all’INPS e il rispetto dei limiti di reddito.

Si tratta di una soluzione equilibrata che consente, da un lato, al beneficiario di non restare completamente escluso da attività di utilità sociale o professionale, e, dall’altro, allo Stato di garantire che il sussidio sia destinato realmente a chi si trova in condizioni di fragilità economica.

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