Mia figlia, che ha stipulato un contratto di affitto con un privato in Francia e non con un “ente pubblico senza fini di lucro”, ha diritto a detrarre le spese per l’affitto?
Carmen
Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della l. n. 431 del 1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo. (Quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti).
Sono inoltre ammessi i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Alle medesime condizioni previste dalla normativa, la detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.