Una catena commerciale, quella soltanto, afferma che l’acquisto dei vestiti può godere della detraibilità fiscale e per questo indico, per lo scontrino, il codice fiscale della persona destinataria dell’acquisto che effettivamente compare, appunto, nello scontrino. Tale acquisto non risulta, comunque, nel cassetto fiscale e lo dovrei aggiungere manualmente. Ora, mi faccio delle remore perché mi chiedo se tali acquisti, in mancanza di un esplicita prescrizione medica o qualcosa del genere – riconosciuto cioè burocraticamente – è opportuno scaricarli come acquisti di “supporti” per una persona effettivamente con problemi d’incontinenza oppure, in mancanza delle “pezze” burocratiche specifiche, è meglio di no?
Paul
La spesa per l’acquisto di pannoloni per incontinenti è da includersi tra le spese per dispositivi medici per i quali spetta la detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir. Per agevolare l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico è stato allegato alla circolare n. 20/2011, un elenco, non esaustivo, fornito dal Ministero della salute, di quelli più comuni, tra cui rientrano gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni anche se acquistati presso rivenditori commerciali (circolare n. 17/2006). In linea generale, si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (circolare n. 14/2023). Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risultino chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”.
Consiglio al Lettore di richiedere la prescrizione del medico o in alternativa il contribuente dovrà autocertificare sotto la propria responsabilità la necessità.