Sto sostenendo delle spese per ristrutturazione sulla casa recentemente acquistata dalla mia compagna e che diventerà l’abitazione principale di entrambi a fine lavori. La detrazione sarà fruibile con l’aliquota del 50%, oppure si applicherà per il 2025 quella del 36%?
L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa su molti dei dubbi relativi alle modifiche normative sulle detrazioni per le ristrutturazioni, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e che stanno creando molte difficoltà ai contribuenti. Una risposta positiva è arrivata per il proprietario che esegue i lavori prima di trasferire la residenza a fine lavori, cosa che normalmente succede quando si compra una casa da ristrutturare. L’aliquota «maggiorata» del 50% (rispetto a quella «ordinaria» del 36% prevista dal 2025) compete anche se l’unità immobiliare viene adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e la residenza viene cambiata entro il 2 novembre 2026, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, e vale anche per le spese sostenute sulle pertinenze. L’aliquota maggiorata, invece, secondo l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia, non sarebbe estendibile ai familiari che sostengono le spese (coniuge, figli e parenti entro il 3° grado), anche se conviventi con il contribuente, se il familiare non è proprietario nemmeno in parte dell’immobile o usufruttuario. Detrazione ridotta al 36% anche per i detentori degli immobili (ad esempio locatario o comodatario). Stante la lettera della norma, infatti, l’aliquota «maggiorata» del 50% compete solo al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione) destinata ad abitazione principale e la titolarità dell’immobile deve essere verificata all’inizio dei lavori. Quindi, nel suo caso, se le spese vengono sostenute da lei (e non dalla sua compagna), la detrazione dovrebbe spettarle solo nella misura del 36%.