Mi riferisco al parere richiesto lunedì 12 maggio 2025. Sono anch’io un pensionato aderente ad una “cassa sanitaria avente esclusivamente fini assistenziali”. Nel mio caso il versamento è fatto solo dal mio ex datore di lavoro direttamente alla Cassa e noto anch’io che il contributo versato dall’ex datore di lavoro non è stato dedotto dal reddito da parte dell’INPS. E’ onere dell’ex datore di lavoro comunicarlo all’INPS? O forse i contributi del ex datore di lavoro in quanto reddito (che non concorre a formarlo fino a € 3.615,20) devono comportare la produzione di una specifica CU che sarebbe onere dell’ex datore di lavoro effettuare?
Pansoya
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente o di pensione i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e ter), per un importo non superiore complessivamente ad Euro 3.615,20.
Se il contributo, quindi, versato al Fondo dal datore di lavoro non supera la soglia dei 3.615,20 Euro, non concorre alla formazione del reddito del pensionato. Le spese rimborsate non sono detraibili e quelle non rimborsate sono detraibili nella misura del 19% per la parte eccedente Euro 129,11.
Nel caso in cui il contributo versato al Fondo dal datore di lavoro supera la soglia di Euro 3.615,20 (ad esempio Fasi + Assidai), concorre a formare reddito imponibile la parte eccedente la soglia di Euro 3.615,20. Le spese sanitarie sono detraibili nella misura proporzionale alla quota dei contributi eccedenti la soglia di Euro 3.615,20 per un importo pari al 19% della parte eccedente Euro 129,11. Ovviamente le spese non rimborsate dal Fondo sono detraibili nella misura del 19% della parte eccedente Euro 129,11.
Il versamento dei contributi è segnalato nel CU. Il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta provvede ad operare la deduzione delle quote contributive corrisposte al Fondo fino all’anzidetto limite di euro 3.615,20 annui.