L’articolo 21 comma 4 dello Statuto Figc norma le modalità con cui si svolgono le elezioni per presidente e consiglio federale. Si legge: “L’assemblea elettiva della Federazione è convocata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento. Le candidature a presidente federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria federale almeno 40 giorni prima dell’assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea”.
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“Avverso il regolamento dei voti e le candidature è ammessa impugnazione entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del Coni”. In base al Regolamento elettorale Figc “le candidature devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della Figc per il quadriennio olimpico e dall’accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati di almeno una Lega o una componente tecnica”. E dal certificato possesso di una tessera federale…




