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Autovelox mobile: la multa non è valida se la pattuglia è nascosta

imageDOPPIA CONDIZIONE

Secondo quanto stabilito dal Codice della Strada all’articolo 142, comma 6-bis, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere non solo preventivamente segnalate, ma anche ben visibili. La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che si tratta di due requisiti distinti e indipendenti: non basta dunque che ci sia il cartello di avviso se poi la postazione di controllo risulta nascosta alla vista degli automobilisti.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende l’accertamento illegittimo, trasformando quello che dovrebbe essere uno strumento di prevenzione in una vera e propria “trappola” per chi guida. L’obbligo di rendere visibili gli autovelox discende dal principio di correttezza e imparzialità dell’azione della Pubblica amministrazione. I controlli stradali devono servire come deterrente per prevenire gli incidenti e non possono essere gestiti per fare cassa ai danni dei cittadini.

BEN VISIBILE E IDENTIFICABILE

Ciò vale sia per gli autovelox fissi sia per quelli mobili, i cosiddetti telelaser. Le forze dell’ordine hanno infatti l’obbligo di operare con trasparenza e non possono ricorrere a espedienti studiati ad arte per sorprendere i conducenti. Ciò significa che gli agenti non possono nascondersi dietro ostacoli naturali come siepi o alberi, né dietro barriere artificiali

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