Il requisito del 70%
La bozza di proposta da sottoporre a Parlamento e Consiglio UE è accompagnata da alcuni allegati, di cui uno dedicato esplicitamente all’industria dell’auto e, in particolare, alla produzione di veicoli a motore. Il documento è diviso in tre parti: la prima riguarda le procedure degli appalti pubblici, la seconda gli incentivi, mentre la terza è dedicata ai supercrediti per piccoli veicoli a zero emissioni, ossia le cosiddette E‑Car. Le prime due sezioni si riferiscono non solo alle auto elettriche, ma anche alle ibride plug‑in e ai veicoli a celle di combustibile, indipendentemente dalla formula di acquisto, noleggio, leasing o rateizzazione.
Proprio in queste due parti viene definito il principio dell’origine nell’Unione Europea. Il veicolo, per accedere a eventuali sussidi e bandi pubblici, dovrà innanzitutto essere assemblato nell’UE. In secondo luogo, alcuni componenti dovranno rispettare specifiche aliquote di origine. Il testo stabilisce infatti che il rapporto tra il prezzo franco fabbrica totale dei componenti originari dell’Unione, esclusa la batteria del veicolo, e il prezzo franco fabbrica totale di tutti i componenti, sempre esclusa la batteria, debba essere uguale o superiore al 70%. In sostanza, almeno il 70% dei componenti dovrà essere prodotto nell’UE, fatta eccezione per la




