
La normativa di riferimento è oggi quella del cosiddetto decreto Sicurezza, ossia il decreto-legge 48 dell’11 aprile 2025, convertito nella legge 80 del 9 giugno 2025, ma è necessario fare chiarezza anche dal punto di vista storico.
Il blocco stradale è tornato a essere un reato penale già nel 2018. Il D.L. 113 ha ripenalizzato il blocco stradale: dal 1999 al 2018, invece, era considerato solo un illecito amministrativo sulla base del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, che a sua volta aveva modificato il decreto legislativo 66/1948, noto come “decreto Scelba” dal nome dell’allora ministro dell’Interno.
Oggi, chiunque deponga o abbandoni congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria oppure ostruisca o ingombri un’arteria compie un reato di natura penale. La disciplina è stata ulteriormente modificata nel 2025 con l’introduzione di nuove fattispecie relative ai blocchi effettuati con il proprio corpo.
Nel 2018 si era stabilito che in alcuni casi si procedesse solo per illecito amministrativo e con una multa da 1.032 a 4.131 euro, senza alcuna possibilità di un pagamento in misura ridotta. L’illecito penale rimaneva invece in presenza di ulteriori fattispecie di reato eventualmente accertate.
Se il responsabile è una sola persona, è




