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Inps: l’assegno Naspi anche ai lavoratori costretti a dimettersi (ma non è automatico)

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Chiarimento dell’Inps: indennità di disoccupazione anche per i disoccupati involontari costretti a dimettersi perché vittime di atti persecutori o violenza di genere. Ma l’«oggettiva impossibilità» deve essere provata

Non solo a chi viene licenziato, ma anche a chi è costretto alle dimissioni perché vittima di atti persecutori o di violenza di genere spetta la Naspi, l’indennità di disoccupazione. Lo chiarisce l’Inps in alcune indicazioni operative diffuse il 3 agosto specificando che le violenze e le condotte persecutorie – anche se provenienti da soggetti estranei all’ambiente professione – possono determinare «un’oggettiva impossibilità» di proseguire il rapporto di lavoro e quindi costringere il lavoratore ad interromperlo, contro la sua volontà, ma per la salvaguardia della propria incolumità. Si tratta quindi di disoccupazione involontaria che dà diritto ad un sostegno economico senza penalità e viene equiparata alle dimissioni per giusta causa. 

L’Inps richiama la Corte Costituzionale secondo cui se il lavoratore è nella condizione di non poter proseguire l’attività lavorativa e si dimette, la causa va addebitata ad un altro soggetto e la disoccupazione è involontaria. L’Inps spiega di aver trattato più volte casi di lavoratrici vittime di atti intimidatori e costrette a dimettersi.
Il riconoscimento della Naspi non è però automatico. «È necessario

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